<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Condòmini Archivi - condominium.srl</title>
	<atom:link href="https://condominium.srl/category/condomini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://condominium.srl/category/condomini/</link>
	<description>Il tuo condominio digitale e sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 10:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://condominium.srl/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon_condominium-32x32.jpg</url>
	<title>Condòmini Archivi - condominium.srl</title>
	<link>https://condominium.srl/category/condomini/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pulizie del condominio: chi sceglie la ditta?</title>
		<link>https://condominium.srl/pulizie-del-condominio-chi-sceglie-ditta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[condominium_tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 10:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condòmini]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[pulizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condominium.srl/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://condominium.srl/pulizie-del-condominio-chi-sceglie-ditta/">Pulizie del condominio: chi sceglie la ditta?</a> proviene da <a href="https://condominium.srl">condominium.srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Pulizie del condominio: chi sceglie la ditta di pulizie in condominio?</strong></h3>
<p><strong>La pulizia dei condomini rappresenta una questione delicata e, in molti casi, molto controversa</strong>. Basti pensare a quante volte noi stessi, o persone che vivono all’interno del nostro edificio, ci siamo lamentati della scarsa qualità della pulizia.</p>
<p>Per affrontare questa tematica, è importante fare chiarezza su alcuni aspetti e mansioni dell’amministratore condominiale per comprendere al meglio l’argomento preso in considerazione.</p>
<p>L’ufficio dell’amministratore e i compiti svolti da esso si dividono in ordinaria e straordinaria amministrazione e la gestione dei servizi di pulizia rientra all’interno primo caso.</p>
<p><strong>Le attività di ordinaria amministrazione fanno riferimento alla gestione di interventi o incarichi definiti “normali”,</strong> i quali non implicano un onere economico rilevante che ricade direttamente sui condòmini stessi. Tra questi atti <strong>rientrano sicuramente gli interventi settimanali di pulizia del condominio,</strong> in quanto interessano parti comuni quali androne, scale, ascensore e il contratto di appalto per tali opere è riconosciuto quale atto necessario alla gestione e manutenzione ordinaria delle medesime.</p>
<p><strong>Sulla base di ciò, la decisione e scelta della impresa di pulizie spetta all’amministratore</strong> il quale ha il potere di stipulare il contratto in autonomia, in rispondenza dell’esercizio dei compiti riconducibili al suo incarico, senza dover ottenere preventivamente una deliberazione o autorizzazione da parte dell’assemblea.</p>
<p>Su questa materia sono intervenuti, in diversi casi di controversie, la Corte Suprema di Cassazione e molti tribunali italiani, a conferma del fatto che le normative vigenti lascino spesso dei dubbi e difficili interpretazioni che spesso necessitano di maggiori approfondimenti. L’amministratore di condominio, che opera in autonomia secondo gli interessi di tutti, non sempre riesce a soddisfare le esigenze e i desideri di tutti i condòmini e spesso si trova ad affrontare polemiche e lamentele durante le varie assemblee che svolge.</p>
<p><strong>In ogni caso, le decisioni prese dall’amministratore in relazione ai servizi di pulizia vincolano tutti i condòmini</strong>, i quali non possono opporsi e sono tenuti a pagare la propria quota millesimale.</p>
<h3><strong>Tipologia di contratto e modalità di revoca:</strong></h3>
<p>La tipologia di contratto che viene stipulata tra Condominio e ditta di pulizie dipende fondamentalmente dalla struttura e dalla grandezza di quest’ultima.</p>
<p>Tra condominio e ditta si possono instaurare due diversi rapporti:</p>
<ol>
<li><strong>Contratto di appalto</strong></li>
<li><strong>Contratto di prestazione d’opera</strong></li>
</ol>
<p>La giurisprudenza afferma, ormai da molto tempo, che nel primo caso l’esecuzione del lavoro commissionato avviene tramite un’organizzazione di media o grande impresa, mentre nel secondo caso ciò avviene attraverso il modulo organizzativo della piccola impresa.</p>
<p><strong>Nel caso l’amministratore e l’assemblea decidano di voler revocare il contratto</strong> bisogna tener conto dell’art. 1671 e dell’art. 2227 che, in entrambi i casi, specificano come<strong> il committente deve, in caso di volontà di recesso, mantenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.</strong></p>
<p><strong>Parliamo quindi di due norme</strong> in principio identiche che tengono contro degli interessi di entrambi le parti coinvolte e <strong>che consentono al committente di revocare il contratto in qualunque momento</strong>, ma allo stesso tempo <strong>permettono all’appaltatore di chiedere alla controparte le spese sostenute fino ad allora</strong> e i danni economici scaturiti in seguito alla recessione.</p>
<p>In riferimento a quanto detto, l’assemblea può risolvere il contratto con una ditta di pulizia in qualsiasi momento attraverso una votazione che dovrà ovviamente ottenere una maggioranza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://condominium.srl/pulizie-del-condominio-chi-sceglie-ditta/">Pulizie del condominio: chi sceglie la ditta?</a> proviene da <a href="https://condominium.srl">condominium.srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posta Ibrida: la corrispondenza tra digitale e fisico</title>
		<link>https://condominium.srl/posta-ibrida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[condominium_tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 13:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amministratori di condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condòmini]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condominium.srl/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestione della corrispondenza da parte delle aziende vive oggi un periodo di forte transizione verso il digitale. PEC e servizi email più disparati entrano prepotentemente in gioco, garantendo velocità istantanea e praticità. La corrispondenza tradizionale resta, però, di fondamentale importanza anche nello scenario attuale. Comunicazioni e documentazione rilevanti vengono ancora inviati con il classico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://condominium.srl/posta-ibrida/">Posta Ibrida: la corrispondenza tra digitale e fisico</a> proviene da <a href="https://condominium.srl">condominium.srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La gestione della corrispondenza da parte delle aziende vive oggi un periodo di forte transizione verso il digitale. PEC e servizi email più disparati entrano prepotentemente in gioco, garantendo velocità istantanea e praticità.<br />
La corrispondenza tradizionale resta, però, di fondamentale importanza anche nello scenario attuale. Comunicazioni e documentazione rilevanti vengono ancora inviati con il classico servizio postale, di certo affidabile, ma che comunque richiede, da parte del mittente, un certo impiego di tempo ed energie.<br />
Negli ultimi anni sta vivendo nuova giovinezza un servizio, nato negli anni ’90, studiato per ridurre al minimo tempi e costi del servizio postale cartaceo. Parliamo del servizio di <strong>posta ibrida.</strong></p>
<h2><strong>Che cos’è il servizio di posta ibrida?</strong></h2>
<p>In breve, con il servizio di posta ibrida è possibile inviare un documento elettronico ad un centro stampa, più vicino possibile alla destinazione, in modo da minimizzarne il tragitto in forma fisica. Un grosso plus della posta ibrida è quello di essere meno costosa e più ecologica di quella tradizionale.<br />
Facendo un esempio: il mittente elabora direttamente un documento elettronico, o ne digitalizza uno, e lo invia ad uno stampatore. Quest’ultimo si prende carico di stampare, imbustare e recapitare la lettera al destinatario.</p>
<h2><strong>Quali sono i benefici per aziende e amministrazioni?</strong></h2>
<p>La posta ibrida, come abbiamo detto, risponde alle esigenze di coloro che richiedono bollette, certificati, fatture ed altri documenti in formato cartaceo. Elimina diversi passaggi, prima obbligatori, del processo di spedizione.<br />
Nello specifico, l’elasticità della posta ibrida garantisce anche altri benefici.<br />
• <strong>Risparmio economico</strong>: Non dovendo più stampare i documenti in loco, il consumo di toner e carta per stampanti cala drasticamente. Di più, si calcola un risparmio di oltre il 60% per le spese di spedizione, che normalmente coinvolgerebbero buste e francobolli.<br />
• <strong>Risparmio di tempo</strong>: I documenti vengono stampati e inviati lo stesso giorno in cui vengono caricati. Una volta ricevuto il documento, penserà a tutto lo stampatore.<br />
• <strong>Attenzione all’ambiente</strong>: I tempi di spedizione si accorciano e dunque tutto il processo ha minore impatto ambientale rispetto al servizio classico.<br />
Ricapitolando, Il servizio di posta ibrida rappresenta oggi un canale di spedizione molto efficiente e di gran lunga meno dispendioso da parte dei mittenti. La crescente capillarizzazione del servizio lo rende ideale per le aziende e le amministrazioni, su tutto il territorio nazionale, che desiderano abbassare i carichi di lavoro, dedicati alle spedizioni, e aumentare la produttività generale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://condominium.srl/posta-ibrida/">Posta Ibrida: la corrispondenza tra digitale e fisico</a> proviene da <a href="https://condominium.srl">condominium.srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi paga le spese di condominio arretrate e i lavori di ristrutturazione durante la compravendita di una casa?</title>
		<link>https://condominium.srl/chi-paga-spese-di-condominio-arretrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[condominium_tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 09:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condòmini]]></category>
		<category><![CDATA[condomio]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://condominium.srl/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://condominium.srl/chi-paga-spese-di-condominio-arretrate/">Chi paga le spese di condominio arretrate e i lavori di ristrutturazione durante la compravendita di una casa?</a> proviene da <a href="https://condominium.srl">condominium.srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_justified et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner">Quando si compra un appartamento in condominio, può sorgere un dubbio: se il venditore ha delle <strong>spese condominiali</strong> arretrare chi deve pagarle? La legge in questo caso applica una responsabilità solidale <strong>per due anni</strong> tra venditore e compratore. Ma questo cosa significa? Significa che <strong>l’amministratore condominiale</strong> può chiedere il pagamento delle spese arretrare sia al vecchio che al nuovo proprietario.</p>
<p>Questo significa che i nuovi proprietari sono ugualmente responsabili per tutti quei contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente. Nel caso ci fossero morosità anteriori spetterà però al vecchio proprietario risponderne, mentre per quelle successive sarà sempre l’acquirente.</p>
<p>Quando parliamo di <strong>inadempimenti e morosità</strong> per somme relative a tale periodo di tempo, l’eventuale decreto ingiuntivo potrà essere chiesto nei confronti dell’<strong>acquirente</strong>, che poi a sua volta potrà chiamare in causa il <strong>venditore</strong>.</p>
<p>Bisogna poi specificare un particolare caso molto frequente, e cioè quello in cui ci sia una vendita di un’unità immobiliare posta in un condominio in cui siano stati deliberati <strong>lavori di manutenzione o ristrutturazione</strong>.</p>
<p>In questo caso la sentenza della <strong>corte di cassazione</strong> n. 24654 del 3 dicembre 2010, afferma che:<br />
<em>“In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, <strong>…, </strong></em><strong><em>è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile</em></strong><em><strong> </strong></em><strong><em>al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi</em></strong><em>, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, </em><strong><em>a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente</em></strong><em><strong>,</strong></em><em> e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.”.</em></p>
<p>Morale della favola? La corretta gestione condominiale non si ferma solo al rapporto dell’amministratore con il venditore ma, coinvolge anche la relazione con il compratore. L’amministratore di condominio rappresenta il punto di riferimento per una rete di soggetti, senza la cui <strong><a href="/academy/comunicazione-efficace-e-gestione-del-bene-comune/" target="_blank" rel="noopener" title="Pacchetto corsi - Mediazione e comunicazinoe">mediazione</a> </strong> rischiano di verificarsi turbolente liti.</div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L'articolo <a href="https://condominium.srl/chi-paga-spese-di-condominio-arretrate/">Chi paga le spese di condominio arretrate e i lavori di ristrutturazione durante la compravendita di una casa?</a> proviene da <a href="https://condominium.srl">condominium.srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
