Questo significa che i nuovi proprietari sono ugualmente responsabili per tutti quei contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente. Nel caso ci fossero morosità anteriori spetterà però al vecchio proprietario risponderne, mentre per quelle successive sarà sempre l’acquirente.
Quando parliamo di inadempimenti e morosità per somme relative a tale periodo di tempo, l’eventuale decreto ingiuntivo potrà essere chiesto nei confronti dell’acquirente, che poi a sua volta potrà chiamare in causa il venditore.
Bisogna poi specificare un particolare caso molto frequente, e cioè quello in cui ci sia una vendita di un’unità immobiliare posta in un condominio in cui siano stati deliberati lavori di manutenzione o ristrutturazione.
In questo caso la sentenza della corte di cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010, afferma che:
“In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, …, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.”.
Morale della favola? La corretta gestione condominiale non si ferma solo al rapporto dell’amministratore con il venditore ma, coinvolge anche la relazione con il compratore. L’amministratore di condominio rappresenta il punto di riferimento per una rete di soggetti, senza la cui mediazione rischiano di verificarsi turbolente liti.