Essere l’amministratore di un condominio sicuramente non è semplice. Oltre alle comuni faide tra condomìni, la più importante e onerosa responsabilità è far quadrare i conti condominiali. Il responsabile, infatti, ogni anno deve redigere un rendiconto condominiale dove è tenuto a descrivere in modo chiaro e puntuale la sua attività gestionale del condominio. Nel farlo, però, non è raro che si verifichino degli errori e inesattezze.
Gli errori più comuni nel rendiconto
Gli errori più comuni in cui si incappa durante la redazione di un rendiconto condominiale sono:
- Somme diverse da quelle effettivamente versate dai condomìni
- Singoli importi la cui somma non coincide con il totale riportato sul rendiconto
- Saldi di anni precedenti che, invece, sono stati effettivamente versati
Si tratta di errori non intenzionali, in caso contrario si dovrebbe procedere per vie legali. La legge n. 220 del 2012 e l’art. 1130-bis sul rendiconto condominiale sostengono che quest’ultimo non è paragonabile a un bilancio societario. Può assomigliargli nella forma se lo si vuole, ma basta che tutte le formule siano espresse in modo chiaro, esatto, trasparente e veritiero: alla portata di tutti i condomini a cui viene sottoposto durante l’assemblea condominiale.
Come risolvere gli errori
Cosa fare, dunque, di fronte a un errore di questo tipo presente nel rendiconto condominiale? Partendo dal presupposto che un rendiconto in cui i totali non corrispondano agli addendi risulta non più veritiero, dunque non a norma di legge, il primo passo consigliato è quello di portare l’errore notato alla luce durante l’assemblea condominiale. Chiedere così chiarimenti all’amministratore e verificarne la buona fede o meno, insieme al resto dei condomìni.
Una volta accertate le cause dell’errore, se dovuto a un calcolo errato o a una svista, non è necessario andare a riscrivere i precedenti bilanci viziati dall’inesattezza, basterà correggere i numeri e i conti errati per inserirli in modo corretto nel nuovo bilancio, così da regolarizzare senza troppi intoppi. Infatti, l’assemblea condominiale ha potere di delibera e di sostituzione di uno stesso argomento oggetto delle delibere precedenti. Può così modificare l’approvazione di un bilancio di anni precedenti, approvandone semplicemente uno nuovo corretto con una semplice sostituzione di delibera come riportato nell’art. 2377 comma 8 c.c.
L’unico caso in cui la risoluzione degli errori condominiali non possa essere risolto con semplice rettifica è quello in cui l’assemblea abbia deliberato, con consapevolezza, già precedentemente, un errato criterio di ripartizione delle spese. A questo punto l’unica strada da prendere è l’impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria.