La delibera di lavori urgenti in condominio non è mai una decisione semplice da prendere. Questo perché è spesso difficile mettere d’accordo tutti i condòmini, specie se viene richiesto loro di partecipare con un esborso di denaro.
Tuttavia, è da non trascurare l’importanza e la necessità di assicurare la messa in sicurezza dello stabile così come di salvaguardare l’incolumità delle persone.
Ti sei mai chiesto quali sono i lavori di manutenzione che possono essere considerati urgenti e chi è legittimato a intervenire? Vediamolo insieme.
Lavori urgenti: quali sono?
Sono considerati urgenti tutti i lavori indifferibili, ovvero tutti quelli che, se non realizzati tempestivamente, potrebbero provocare pericoli o danni ai singoli condòmini e al condominio stesso.
Si tratta quindi di tutte quelle situazioni connesse ad imminenti condizioni di pericolo, anche solo potenziali, che di conseguenza non possono essere rinviate e che richiedono di intervenire il prima possibile.
A titolo esemplificativo, possiamo citare i casi di cornicioni pericolanti, infiltrazioni d’acqua in condominio o tetti a rischio crollo.
Il ruolo dell’amministratore di condominio: serve la delibera assembleare?
Una volta appurato quali sono i lavori urgenti, potresti chiederti: di fronte alla necessità di mettere in sicurezza lo stabile, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea condominiale oppure ha la facoltà di agire autonomamente?
Ebbene, l’articolo 1135 del Codice Civile ci dice che il carattere di urgenza di tali episodi consente all’amministratore di autorizzare l’avvio dei lavori senza l’approvazione dell’assemblea di condominio, avendo il dovere di intervenire a tutela delle parti comuni.
Se è vero che per avviare i lavori di manutenzione urgenti l’amministratore non è obbligato ad ottenere un’autorizzazione preventiva dai condòmini, è altrettanto vero che dovrà riferire loro, nella prima assemblea utile, il carattere d’urgenza dell’intervento straordinario svolto e la spesa sostenuta, al fine di ottenere la ratifica del suo operato. Spesa che i condòmini sono tenuti a sostenere anche se dissenzienti, astenuti o non presenti all’assemblea.
E in caso di mancata collaborazione dei condòmini?
Come abbiamo detto, le procedure di manutenzione straordinaria comportano un esborso di denaro che andrà ripartito tra i vari proprietari dello stabile.
Nel caso in cui però uno o più condòmini risultino restii a pagare le loro quote come stabilito, l’amministratore dovrà rivolgersi a un giudice chiamato a verificare l’effettivo carattere di urgenza del lavoro svolto. In tal modo, l’amministratore potrà per farsi riconoscere dal giudice l’obbligatorietà nel procedere con il rimborso.