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		<title>Pulizie del condominio: chi sceglie la ditta?</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 10:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condòmini]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h3><strong>Pulizie del condominio: chi sceglie la ditta di pulizie in condominio?</strong></h3>
<p><strong>La pulizia dei condomini rappresenta una questione delicata e, in molti casi, molto controversa</strong>. Basti pensare a quante volte noi stessi, o persone che vivono all’interno del nostro edificio, ci siamo lamentati della scarsa qualità della pulizia.</p>
<p>Per affrontare questa tematica, è importante fare chiarezza su alcuni aspetti e mansioni dell’amministratore condominiale per comprendere al meglio l’argomento preso in considerazione.</p>
<p>L’ufficio dell’amministratore e i compiti svolti da esso si dividono in ordinaria e straordinaria amministrazione e la gestione dei servizi di pulizia rientra all’interno primo caso.</p>
<p><strong>Le attività di ordinaria amministrazione fanno riferimento alla gestione di interventi o incarichi definiti “normali”,</strong> i quali non implicano un onere economico rilevante che ricade direttamente sui condòmini stessi. Tra questi atti <strong>rientrano sicuramente gli interventi settimanali di pulizia del condominio,</strong> in quanto interessano parti comuni quali androne, scale, ascensore e il contratto di appalto per tali opere è riconosciuto quale atto necessario alla gestione e manutenzione ordinaria delle medesime.</p>
<p><strong>Sulla base di ciò, la decisione e scelta della impresa di pulizie spetta all’amministratore</strong> il quale ha il potere di stipulare il contratto in autonomia, in rispondenza dell’esercizio dei compiti riconducibili al suo incarico, senza dover ottenere preventivamente una deliberazione o autorizzazione da parte dell’assemblea.</p>
<p>Su questa materia sono intervenuti, in diversi casi di controversie, la Corte Suprema di Cassazione e molti tribunali italiani, a conferma del fatto che le normative vigenti lascino spesso dei dubbi e difficili interpretazioni che spesso necessitano di maggiori approfondimenti. L’amministratore di condominio, che opera in autonomia secondo gli interessi di tutti, non sempre riesce a soddisfare le esigenze e i desideri di tutti i condòmini e spesso si trova ad affrontare polemiche e lamentele durante le varie assemblee che svolge.</p>
<p><strong>In ogni caso, le decisioni prese dall’amministratore in relazione ai servizi di pulizia vincolano tutti i condòmini</strong>, i quali non possono opporsi e sono tenuti a pagare la propria quota millesimale.</p>
<h3><strong>Tipologia di contratto e modalità di revoca:</strong></h3>
<p>La tipologia di contratto che viene stipulata tra Condominio e ditta di pulizie dipende fondamentalmente dalla struttura e dalla grandezza di quest’ultima.</p>
<p>Tra condominio e ditta si possono instaurare due diversi rapporti:</p>
<ol>
<li><strong>Contratto di appalto</strong></li>
<li><strong>Contratto di prestazione d’opera</strong></li>
</ol>
<p>La giurisprudenza afferma, ormai da molto tempo, che nel primo caso l’esecuzione del lavoro commissionato avviene tramite un’organizzazione di media o grande impresa, mentre nel secondo caso ciò avviene attraverso il modulo organizzativo della piccola impresa.</p>
<p><strong>Nel caso l’amministratore e l’assemblea decidano di voler revocare il contratto</strong> bisogna tener conto dell’art. 1671 e dell’art. 2227 che, in entrambi i casi, specificano come<strong> il committente deve, in caso di volontà di recesso, mantenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.</strong></p>
<p><strong>Parliamo quindi di due norme</strong> in principio identiche che tengono contro degli interessi di entrambi le parti coinvolte e <strong>che consentono al committente di revocare il contratto in qualunque momento</strong>, ma allo stesso tempo <strong>permettono all’appaltatore di chiedere alla controparte le spese sostenute fino ad allora</strong> e i danni economici scaturiti in seguito alla recessione.</p>
<p>In riferimento a quanto detto, l’assemblea può risolvere il contratto con una ditta di pulizia in qualsiasi momento attraverso una votazione che dovrà ovviamente ottenere una maggioranza.</p>
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